Cannabinoidi, preparazioni in farmacia: norme formali e operative

Volentieri pubblichiamo quanto apparso su Farmacista33 lo scorso 7 Aprile 2014. Link diretto. Di seguito il testo integrale.

Lo Staff | CERFIT

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«La normativa sugli stupefacenti è un tema di profonda attualità» ci spiega Idalba Loiacono, farmacista toscana del Centro di riferimento regionale in fitoterapia (Cerfit – www.cerfit.org) diretto da Fabio Firenzuoli «Ne parla l’agenda del governo alle prese con gli effetti della sentenza della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge Fini-Giovanardi nonché la necessità di ripristinare le tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e la relativa disciplina». Di fatto con il decreto 36/2014 che è già in vigore per il farmacista si torna alla norma precedente, contesto nel quale si erano già sviluppate alcune iniziative regionali volte a facilitare l’accesso ai farmaci contro il dolore. «Per prima la Toscana» conferma Loiacono «che, con la legge regionale n° 18 dell’8 maggio 2012, ha previsto l’uso di alcuni farmaci cannabinoidi a carico del Servizio sanitario regionale per determinate patologie, compreso il dolore oncologico. Il primato della Toscana è stato seguito dalla Liguria (2012), che ne ha previsto l’impiego in oncologia, anestesia e rianimazione e neurologia; distribuzione gratuita prevista da una legge regionale nelle Marche (2013) per alcune malattie e “in assenza di valide alternative terapeutiche” e in Friuli Venezia Giulia (2013), in Puglia una sperimentazione permette la distribuzione gratuita del farmaco, fino alla delibera del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e della Sicilia di pochi giorni fa». In assenza di medicinali regolarmente registrati e commercializzati in Italia è però possibile il loro allestimento in farmacia, dietro prescrizione medica, nelle regioni citate anche da parte di un medico operante in una struttura pubblica. «Per quanto riguarda la Toscana» illustra Loiacono «ai sensi della Delibera GRT n. 1162 del 23.12.2013, le strutture pubbliche autorizzate sono Oncologia, Neurologia, Hospice. A loro compete prioritariamente il compito di somministrare il farmaco; nel caso sia necessario proseguire il trattamento oltre la dimissione, la struttura attua una dimissione assistita e provvede direttamente alla consegna dei farmaci necessari al proseguimento della terapia». Anche le indicazioni prescrittive devono rientrare tra quelle autorizzate, e cioè «i prodotti a base di cannabinoidi possono essere utilizzati per il dolore oncologico refrattario a morfina, utilizzabile in associazione ad altri analgesici, dolore cronico di origine neurologica resistente sia ai farmaci del dolore neuropatico che agli oppiacei, sindrome di Gilles de la Tourette». Al farmacista che riceva una prescrizione di un preparato a base di cananbinoidi spetta, come primo atto, seguire l’iter necessario per l’approvvigionamento del principio attivo «che si può fare con due differenti modalità» spiega Loiacono «ordinando le materie prime direttamente dall’Olanda – con la procedura richiesta per l’importazione di specialità medicinali registrate all’estero – oppure in Italia da un produttore accreditato. In entrambi i casi, il farmacista preparatore ha l”obbligo di prendere in carico il principio attivo utilizzando il Registro di Entrata e Uscita per gli Stupefacenti, inserire i documenti allegati in apposito raccoglitore dedicato, custodire il principio attivo in apposito armadio chiuso a chiave». Un”ultima raccomandazione in merito alla scelta della via di somministrazione che «influisce notevolmente sulla farmacocinetica e sulla farmacodinamica del prodotto; la via inalatoria comporta un rapido assorbimento dei principi attivi ed una rapida comparsa dell’effetto (circa in 15 minuti); assunta oralmente, invece, la cannabis manifesta i suoi effetti dopo 30-90 minuti raggiungendo il massimo dopo due o tre ore».

Elisabetta Lucchesini